DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196
PARTE I - Disposizioni generali TITOLO I
- Principi generali Art.
1 - Diritto alla protezione dei dati personali Art.
2 - Finalità Art.
3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati Art.
4 - Definizioni Art.
5 - Oggetto ed ambito di applicazione Art.
6 - Disciplina del trattamento TITOLO II - Diritti
dell'interessato Art.
7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art.
8 - Esercizio dei diritti Art.
9 - Modalità di esercizio Art.
10 - Riscontro all'interessato TITOLO III - Regole
generali per il trattamento dei dati CAPO I - Regole per
tutti i trattamenti Art.
11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati Art.
12 - Codici di deontologia e di buona condotta Art.
13 - Informativa Art.
14 - Definizione di profili e della personalità dell'interessato
Art.
15 - Danni cagionati per effetto del trattamento Art.
16 - Cessazione del trattamento Art.
17 - Trattamento che presenta rischi specifici CAPO II -
Regole ulteriori per i soggetti pubblici Art.
18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici Art.
19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari Art.
20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art.
21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art.
22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari CAPO III - Regole ulteriori per privati ed enti
pubblici economici Art.
23 - Consenso Art.
24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
il consenso Art.
25 - Divieti di comunicazione e diffusione Art.
26 - Garanzie per i dati sensibili Art.
27 - Garanzie per i dati giudiziari TITOLO IV - Soggetti
che effettuano il trattamento Art.
28 - Titolare del trattamento Art.
29 - Responsabile del trattamento Art.
30 - Incaricati del trattamento TITOLO V - Sicurezza dei
dati e dei sistemi CAPO I - Misure di sicurezza Art.
31 - Obblighi di sicurezza Art.
32 - Particolari titolari CAPO II - Misure minime di
sicurezza Art.
33 - Misure minime Art.
34 - Trattamenti con strumenti elettronici Art.
35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Art.
36 - Adeguamento TITOLO VI - Adempimenti Art.
37 - Notificazione del trattamento Art.
38 - Modalità di notificazione Art.
39 - Obblighi di comunicazione Art.
40 - Autorizzazioni generali Art.
41 - Richieste di autorizzazione TITOLO VII -
Trasferimento dei dati all'estero Art.
42 - Trasferimenti all'interno dell'Unione europea Art.
43 - Trasferimenti consentiti in Paesi terzi Art.
44 - Altri trasferimenti consentiti Art.
45 - Trasferimenti vietati PARTE II - Disposizioni
relative a specifici settori TITOLO I - Trattamenti in ambito
giudiziario CAPO I - Profili generali Art.
46 - Titolari dei trattamenti Art.
47 - Trattamenti per ragioni di giustizia Art.
48 - Banche di dati di uffici giudiziari Art.
49 - Disposizioni di attuazione CAPO II -
Minori Art.
50 - Notizie o immagini relative a minori CAPO III -
Informatica giuridica Art.
51 - Principi generali Art.
52 - Dati identificativi degli interessati TITOLO II -
Trattamenti da parte di forze di polizia CAPO I - Profili
generali Art.
53 - Ambito applicativo e titolari dei trattamenti Art.
54 - Modalità di trattamento e flussi di dati Art.
55 - Particolari tecnologie Art.
56 - Tutela dell'interessato Art.
57 - Disposizioni di attuazione TITOLO III - Difesa e
sicurezza dello Stato CAPO I - Profili generali Art.
58 - Disposizioni applicabili TITOLO IV - Trattamenti in
ambito pubblico CAPO I - Accesso a documenti
amministrativi Art.
59 - Accesso a documenti amministrativi Art.
60 - Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale CAPO II - Registri pubblici e albi
professionali Art.
61 - Utilizzazione di dati pubblici CAPO III - Stato
civile, anagrafe e liste elettorali Art.
62 - Dati sensibili e giudiziari Art.
63 - Consultazione di atti CAPO IV - Finalità di
rilevante interesse pubblico Art.
64 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
Art.
65 - Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
Art.
66 - Materia tributaria e doganale Art.
67 - Attività di controllo e ispettive Art.
68 - Benefici economici ed abilitazioni Art.
69 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti Art.
70 - Volontariato e obiezione di coscienza Art.
71 - Attività sanzionatorie e di tutela Art.
72 - Rapporti con enti di culto Art.
73 - Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale CAPO V - Particolari contrassegni Art.
74 - Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici TITOLO V - Trattamento di dati personali in ambito
sanitario CAPO I - Principi generali Art.
75 - Ambito applicativo Art.
76 - Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici CAPO II - Modalità semplificate per informativa e
consenso Art.
77 - Casi di semplificazione Art.
78 - Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
Art.
79 - Informativa da parte di organismi sanitari Art.
80 - Informativa da parte di altri soggetti pubblici Art.
81 - Prestazione del consenso Art.
82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art.
83 - Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
Art.
84 - Comunicazione di dati all'interessato CAPO III -
Finalità di rilevante interesse pubblico Art.
85 - Compiti del Servizio sanitario nazionale Art.
86 - Altre finalità di rilevante interesse pubblico CAPO
IV - Prescrizioni mediche Art.
87 - Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
Art.
88 - Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
Art.
89 - Casi particolari CAPO V - Dati genetici Art.
90 - Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo CAPO VI - Disposizioni varie Art.
91 - Dati trattati mediante carte Art.
92 - Cartelle cliniche Art.
93 - Certificato di assistenza al parto Art.
94 - Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario TITOLO VI - Istruzione CAPO I - Profili
generali Art.
95 - Dati sensibili e giudiziari Art.
96 - Trattamento di dati relativi a studenti TITOLO VII -
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici CAPO
I - Profili generali Art.
97 - Ambito applicativo Art.
98 - Finalità di rilevante interesse pubblico Art.
99 - Compatibilità tra scopi e durata del trattamento Art.100
- Dati relativi ad attività di studio e ricerca CAPO II -
Trattamento per scopi storici Art.101
- Modalità di trattamento Art.102
- Codice di deontologia e di buona condotta Art.103
- Consultazione di documenti conservati in archivi CAPO III -
Trattamento per scopi statistici o scientifici Art.104
- Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici Art.105
- Modalità di trattamento Art.106
- Codici di deontologia e di buona condotta Art.107
- Trattamento di dati sensibili Art.108
- Sistema statistico nazionale Art.109
- Dati statistici relativi all'evento della nascita Art.110
- Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica TITOLO VIII -
Lavoro e previdenza sociale CAPO I - Profili
generali Art.111
- Codice di deontologia e di buona condotta Art.112
- Finalità di rilevante interesse pubblico CAPO II - Annunci
di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro Art.113
- Raccolta di dati e pertinenza CAPO III - Divieto di
controllo a distanza e telelavoro Art.114
- Controllo a distanza Art.115
- Telelavoro e lavoro a domicilio CAPO IV - Istituti di
patronato e di assistenza sociale Art.116
- Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato TITOLO IX
- Sistema bancario, finanziario ed assicurativo CAPO I -
Sistemi informativi Art.117
- Affidabilità e puntualità nei pagamenti Art.118
- Informazioni commerciali Art.119
- Dati relativi al comportamento debitorio Art.120
- Sinistri TITOLO X - Comunicazioni elettroniche CAPO
I - Servizi di comunicazione elettronica Art.121
- Servizi interessati Art.122
- Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
Art.123
- Dati relativi al traffico Art.124
- Fatturazione dettagliata Art.125
- Identificazione della linea Art.126
- Dati relativi all'ubicazione Art.127
- Chiamate di disturbo e di emergenza Art.128
- Trasferimento automatico della chiamata Art.129
- Elenchi di abbonati Art.130
- Comunicazioni indesiderate Art.131
- Informazioni ad abbonati e utenti Art.132
- Conservazione di dati di traffico per altre finalità CAPO
II - Internet e reti telematiche Art.
133 - Codice di deontologia e di buona condotta CAPO III
- Videosorveglianza Art.
134 - Codice di deontologia e di buona condotta TITOLO XI
- Libere professioni e investigazione privata CAPO I -
Profili generali Art.
135 - Codice di deontologia e di buona condotta TITOLO
XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica CAPO
I - Profili generali Art.
136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero Art.
137 - Disposizioni applicabili Art.
138 - Segreto professionale CAPO II - Codice di
deontologia Art.
139 - Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche TITOLO XIII - Marketing diretto CAPO I
- Profili generali Art.
140 - Codice di deontologia e di buona condotta PARTE III
- Tutela dell'interessato e sanzioni TITOLO I - Tutela
amministrativa e giurisdizionale CAPO I - Tutela dinanzi al
garante SEZIONE I - Principi generali Art.141
- Forme di tutela SEZIONE II - Tutela
amministrativa Art.142
- Proposizione dei reclami Art.143
- Procedimento per i reclami Art.144
- Segnalazioni SEZIONE III - Tutela alternativa a quella
giurisdizionale Art.145
- Ricorsi Art.146
- Interpello preventivo Art.147
- Presentazione del ricorso Art.148
- Inammissibilità del ricorso Art.149
- Procedimento relativo al ricorso Art.150
- Provvedimenti a seguito del ricorso Art.151
- Opposizione CAPO II - Tutela giurisdizionale Art.152
- Autorità giudiziaria ordinaria TITOLO II -
L'Autorità CAPO I - Il garante per la protezione dei dati
personali Art.153
- Il Garante Art.154
- Compiti CAPO II - L'ufficio del garante Art.155
- Principi applicabili Art.156
- Ruolo organico e personale CAPO III - Accertamenti e
controlli Art.157
- Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti Art.158
- Accertamenti Art.159
- Modalità Art.160
- Particolari accertamenti TITOLO III - Sanzioni CAPO
I - Violazioni amministrative Art.161
- Omessa o inidonea informativa all'interessato Art.162
- Altre fattispecie Art.163
- Omessa o incompleta notificazione Art.164
- Omessa informazione o esibizione al Garante Art.165
- Pubblicazione del provvedimento del Garante Art.166
- Procedimento di applicazione CAPO II - Illeciti
penali Art.167
- Trattamento illecito di dati Art.168
- Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Art.169
- Misure di sicurezza Art.170
- Inosservanza di provvedimenti del Garante Art.171
- Altre fattispecie Art.172
- Pene accessorie TITOLO IV - Disposizioni modificative,
abrogative, transitorie e finali CAPO I - Disposizioni di
modifica Art.173
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen Art.174
- Notifiche di atti e vendite giudiziarie Art.175
- Forze di polizia Art.176
- Soggetti pubblici Art.177
- Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
Art.178
- Disposizioni in materia sanitaria Art.179
- Altre modifiche CAPO II - Disposizioni
transitorie Art.180
- Misure di sicurezza Art.181
- Altre disposizioni transitorie Art.182
- Ufficio del Garante CAPO III - Abrogazioni Art.183
- Norme abrogate CAPO IV - Norme finali Art.184
- Attuazione di direttive europee Art.185
- Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
Art.186
- Entrata in vigore ALLEGATO
A - Codici di deontologia ALLEGATO
B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza ALLEGATO C - Trattamenti non occasionali effettuati
in ambito giudiziario o per fini di polizia TAVOLA
DI CORRISPONDENZA NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 n. 196 ( Indice ) ( Aggiornamenti )
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29
luglio 2003 - S. O. n. 123) CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il Presidente della
Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001,
n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico
in materia di trattamento dei dati personali; Visto
l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002); Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali; Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati; Vista la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003; Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali; Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni; Emana il
seguente decreto legislativo:
PARTE IDisposizioni
generali TITOLO IPrincipi
generali Art. 1Diritto alla
protezione dei dati personali
- Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
- Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
- Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro
esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento
degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3Principio di
necessità nel trattamento dei dati
- I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali
e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso
di necessità.
- Ai fini del presente codice si intende per:
- "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
- "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
- "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o)
e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale;
- "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
- "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
- "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
- "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
- "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
- "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
- "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti;
- "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
- "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono
escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete
di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
- "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
- "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
- "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle
reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei
limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
- "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per
la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
- "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
- "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
- "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
- "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o
della relativa fatturazione;
- "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
- Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
- "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo
31;
- "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
- "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione
informatica;
- "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
- "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti
ad essa consentiti;
- "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
- Ai fini del presente codice si intende per:
- "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
- "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
- "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5Oggetto ed
ambito di applicazione
- Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
- Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un
Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
- Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6Disciplina
del trattamento
- Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione
ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
TITOLO IIDiritti dell'interessato
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
- I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
- I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
- in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
- in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
- da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
- da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o
altri organi di autogoverno o il Ministero della
giustizia;
- ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
- Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi
di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi
di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle
lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
- L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di
tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte
da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del
titolare del trattamento.
- La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
- Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
- I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha
un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
- L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è
una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
- La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
- Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
- ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
- a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
- I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione
dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
- Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
- Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di
atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
- Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che
la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
- La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso
di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
- Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico.
- Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando,
presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste
ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
- Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.
TITOLO IIIRegole generali per il
trattamento dei dati CAPO IRegole per tutti i
trattamenti Art. 11Modalità
del trattamento e requisiti dei dati
- I dati personali oggetto di trattamento sono:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
- I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
Art. 12Codici di
deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
- I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice.
- Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
- L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito
di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7;
- gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
- L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
- Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
- Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di
dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
- l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art.
14Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
- Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
- L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione
sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal
presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi
dell'articolo 17.
Art. 15 ( note
) Danni cagionati per effetto del trattamento
- Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento
i dati sono:
- distrutti;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
- conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia
di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art.
17Trattamento che presenta rischi specifici
- Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o
agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
- Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente
codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO IIRegole ulteriori per i
soggetti pubblici Art.
18Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
- Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
- Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
- Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
- Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
- Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19Principi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari
- Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in
mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di
legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione
è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
- La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o
a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma
di legge o di regolamento.
Art. 20Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili
- Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
- Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22,
con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera
g), anche su schemi tipo.
- Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento
dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma
2.
- L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari
- Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
- Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
- I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
- Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
- I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
- In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento
ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
- I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono
tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
- Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
- I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo
o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
- In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
- Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO IIIRegole ulteriori per
privati ed enti pubblici economici Art.
23Consenso
- Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
- Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
- Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13.
- Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 ( note
) Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso
- Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
- è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati;
- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
- è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
- con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di
un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
- con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25Divieti di
comunicazione e diffusione
- La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
- in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
- è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58,
comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26Garanzie
per i dati sensibili
- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
- Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
- Il comma 1 non si applica al trattamento:
- dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o
comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
- dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
- I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
- quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o
diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
- quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
111.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27Garanzie
per i dati giudiziari Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è
consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IVSoggetti che effettuano il
trattamento Art. 28Titolare
del trattamento
- Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel
suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art.
29Responsabile del trattamento
- Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
- Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
- Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
- I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
- Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
- Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o
del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
- La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera
tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una
unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
CAPO IMisure di sicurezza
Art. 31Obblighi di sicurezza
- I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione
o cognizione non consentita.
- Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa
al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
CAPO II
Misure minime di sicurezza
Art. 33
Misure minime
- Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel
presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare
un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
Trattamenti con strumenti elettronici
- Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art.
35Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
- Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
- previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
- previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
- Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
TITOLO VIAdempimenti Art. 37Notificazione del
trattamento
- Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
- dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione
di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati
o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione
di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
- dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
- dati sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
- dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento
di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
- Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
- La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
- Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da
effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
- La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante
e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
- Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente,
anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
- Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi
da indicare nella notificazione medesima.
- Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
- Il titolare del trattamento che non è tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
- Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
- comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione;
- trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
- I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
La comunicazione di cui al comma 1 è
inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando
le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
- Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
- Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
- Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento
lo giustificano.
- L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma
del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche
mediante telefax o lettera raccomandata.
- Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
- In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VIITrasferimento dei dati
all'estero Art.
42Trasferimenti all'interno dell'Unione
europea
- Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 ( note
) Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
- Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea è consentito quando:
- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o,
se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato
o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
- è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
- è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia;
- è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
- il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
- Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
- individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
- individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le
quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
- Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato
quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e
le misure di sicurezza.
PARTE IIDisposizioni relative a
specifici settori TITOLO ITrattamenti in
ambito giudiziario CAPO IProfili
generali Art. 46Titolari dei
trattamenti
- Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per
legge o regolamento.
- Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con
cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi
di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con
decreto del Ministro della giustizia.
Art.
47Trattamenti per ragioni di giustizia
- In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
- articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
- articoli da 145 a 151.
- Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed
economico del personale di magistratura, hanno una diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia
non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48Banche di
dati di uffici giudiziari
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A
tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con
soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
- Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie
per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia
penale e civile.
CAPO IIMinori Art. 50 ( note
) Notizie o immagini relative a minori
- Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso
di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO IIIInformativa
giuridica Art. 51Principi
generali
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di
atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
- Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono
rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
- Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione
volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
- Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma
1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
- Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
di.....".
- In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o
delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali
può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e
di stato delle persone.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice
di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la
richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche
ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in
caso di richiesta di una parte.
- Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO IITrattamento da parte di
forze di polizia CAPO IProfili
generali Art. 53Ambito
applicativo e titolari dei trattamenti
- Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da
forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti
disposizioni del codice:
- articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
- articoli da 145 a 151.
- Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i
relativi titolari.
Art. 54 ( note
) Modalità di trattamento e flussi di dati
- Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici
interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su
conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei
collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 53.
- I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53
sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di
forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo
53.
- Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento
ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per
i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
- Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi
di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di
dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
- Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si
applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel
Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del
Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
- al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati,
in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per
finalità di analisi;
- all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono
stati in precedenza comunicati;
- ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini
della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo;
- all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei
procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
- alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla
loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di
indice.
TITOLO IIIDifesa e sicurezza dello
Stato CAPO IProfili generali Art. 58 ( note
) Disposizioni applicabili
- Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14,
15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
- Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli
articoli 37, 38 e 163.
- Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IVTrattamenti in ambito
pubblico CAPO IAccesso a documenti
amministrativi Art. 59 ( note
) Accesso a documenti amministrativi
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti
di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili
e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico.
Art. 60Dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO IIRegistri pubblici e albi
professionali Art. 61 ( note
) Utilizzazione di dati pubblici
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del
Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
- Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono
essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge
o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici
e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della
professione.
- L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati
di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
- A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO IIIStato civile, anagrafi e
liste elettorali Art. 62Dati
sensibili e giudiziari
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e
dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,
e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
- Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato
sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IVFinalità di rilevante
interesse pubblico Art.
64Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
- Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
- al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
- al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di
altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
- in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme
vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
- Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e
convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65Diritti
politici e pubblicità dell'attività di organi
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di:
- elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta
degli elenchi dei giudici popolari;
- documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
- I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
- lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
- le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
- l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
- l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
- Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di
liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
- Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
- per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
- per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
- I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la
divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 66Materia
tributaria e doganale
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'
applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti,
ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la
cui esecuzione è affidata alle dogane.
- Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di
imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e
alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote
d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di
immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67Attività
di controllo e ispettive
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
- verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono,
comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti;
- accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e
petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo
di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68Benefici
economici ed abilitazioni
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
- Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal
presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
- alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
- alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
- alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e
di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
- alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
- alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
- al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in
cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per
finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Art.
69Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la
tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale.
- Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità:
- di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
- volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche
ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del
processo o di un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
- Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del
comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei
rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e
comunità religiose.
Art. 73Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda
ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con
particolare riferimento a:
- interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
- interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i
servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
- assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
- indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
- compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
- interventi in tema di barriere architettoniche.
- Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
- di gestione di asili nido;
- concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
- ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili
o all'occupazione di suolo pubblico;
- di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
- relative alla leva militare;
- di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai
servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in
materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
- degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- in materia di protezione civile;
- di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- dei difensori civici regionali e locali.
CAPO VParticolari
contrassegni Art. 74 ( note
) Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
- I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e
che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la
speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione
del contrassegno.
- Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta
di esibizione o necessità di accertamento.
- La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui
veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
- Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle
zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
1999, n. 250.
TITOLO VTrattamento di dati
personali in ambito sanitario CAPO IPrincipi
generali Art. 75Ambito
applicativo
- Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali in ambito sanitario.
Art. 76Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
- Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute: con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato; anche senza il consenso dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
- Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con
le modalità semplificate di cui al capo II.
- Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
CAPO IIModalità semplificate per
informativa e consenso Art.
77Casi di semplificazione
- Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
- per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
- per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76;
- per il trattamento dei dati personali.
- Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
- dagli organismi sanitari pubblici;
- dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
- dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo
80.
Art.
78Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
- Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma
1.
- L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o
dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
- L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente
integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
- L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a
quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che:
- sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
- può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
- fornisce farmaci prescritti;
- comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
- L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
- per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che
il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art.
79Informativa da parte di organismi sanitari
- Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello
stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
- Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali
da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti
ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
- Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
- Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate
per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente
articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art.
80Informativa da parte di altri soggetti
pubblici
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un' unica informativa per una pluralità
di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e
presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e
sicurezza del lavoro.
- L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per
quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
- Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente
codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato
con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
- Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per
conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4,
oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su
una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
medesimo comma.
Art. 82 ( note
) Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
- L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica
per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
- impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
- rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l'incolumità fisica dell'interessato.
- L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere
pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini
di tempestività o efficacia.
- Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83Altre
misure per il rispetto dei diritti degli interessati
- I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale,
fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
- Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
- soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un
periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di
precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla
loro individuazione nominativa;
- l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
- soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare
lo stato di salute;
- cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali
prescelti;
- il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati;
- la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
- la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di
visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei
reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di
volontà;
- la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
- la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.
Art. 84
Comunicazione di dati all'interessato
- I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non
si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza
dal medesimo interessato.
- Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti
con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e
cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il
trattamento di dati.
CAPO IIIFinalità di rilevante
interesse pubblico Art. 85 ( note
) Compiti del Servizio sanitario nazionale
- Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
- attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché
di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
- programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
- vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- attività certificatorie;
- l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
- le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
- Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un
terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
- All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata
ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una
guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta.
- Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le
finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso
per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di
volta in volta trattati.
Art. 86Altre
finalità di rilevante interesse pubblico
- Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
- tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte
per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe,
per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per
gli interventi di interruzione della gravidanza;
- stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i
servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
- assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
- accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
- curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
- realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi;
- curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
- Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IVPrescrizioni
mediche Art. 87 ( note
) Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
- Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte
secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da
permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso
di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili.
- Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da
un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
- Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione
solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando
medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
- Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al
controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco.
- Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di
verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da
parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche
o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per
il perseguimento delle rispettive finalità.
- Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da
quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta
adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88Medicinali
non a carico del Servizio sanitario nazionale
- Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
- Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le
generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
- Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio
di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94.
- Nei casi in cui deve essere accertata l'identità
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che
non ne richiede l'utilizzo.
CAPO VDati genetici Art. 90 ( note
) Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
- Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione
delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in
relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al
medesimo trattamento per motivi legittimi.
- Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato
sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VIDisposizioni
varie Art. 91Dati trattati
mediante carte
- Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su
carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei
servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se
necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed
accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo
17.
- Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare
la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati,
ivi comprese informazioni relative a nascituri.
- Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte,
in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
- di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
- di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
- Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109.
- Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la
madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia
interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento.
- Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso
al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai
dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94 ( note
) Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
- Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti
in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3
anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già
istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
- il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
- la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data
21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
10 gennaio 2002;
- il registro nazionale delle malattie rare di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18
maggio 2001, n. 279;
- i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
- gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15
del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VIIstruzione CAPO
IProfili generali Art.
95Dati sensibili e giudiziari
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in
ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
Art. 96 ( note
) Trattamento di dati relativi a studenti
- Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi
e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai
sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
- Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
TITOLO VIITrattamento per scopi
storici, statistici o scientifici CAPO
IProfili generali Art.
97Ambito applicativo
- Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98 ( note
) Finalità di rilevante interesse pubblico
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici:
- per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
- che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
- per scopi scientifici.
Art.
99Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento
- Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
- Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di
tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
- Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100 ( note
) Dati relativi ad attività di studio e ricerca
- Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di
studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e
tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
- Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
- I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
CAPO IITrattamento per scopi
storici Art. 101Modalità di
trattamento
- I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per
altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
- I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento
di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati
solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
- I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102Codice
di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
- Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
- le regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e
diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente
codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
- le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e
la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi
abbia interesse è informato dall'utente della prevista
diffusione di dati;
- le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi
storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da
seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
Art. 103 ( note
) Consultazione di documenti conservati in archivi
- La consultazione dei documenti conservati negli archivi di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati
è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO IIITrattamento per scopi
statistici o scientifici Art.
104Ambito applicativo e dati identificativi per
scopi statistici o scientifici
- Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
- Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri
per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico.
- I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o
provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di
dati per scopi di altra natura.
- Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
- Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o
convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche
per il tramite del soggetto rispondente.
- Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di
cui all'articolo 106.
Art. 106Codici
di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
- Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
- i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed
effettivi scopi statistici o scientifici;
- per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
- l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
- le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43,
comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
- modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
- le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
- le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche
che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera
a);
- l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza
e di riservatezza.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica
previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento
di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo
106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
- Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che
fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109 ( note
) Dati statistici relativi all'evento della nascita
- Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni
e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui
al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le
modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il
Garante.
Art. 110 ( note
) Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
- Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di
ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale
sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante
ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario
quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare
gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi
dell'articolo 40.
- In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono
annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato
della ricerca.
TITOLO VIIILavoro e previdenza
sociale CAPO IProfili generali Art. 111Codice di deontologia e di buona
condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati
personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
- Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte
di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
- Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al
fine di:
- applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie
protette;
- garantire le pari opportunità;
- accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento
di speciali abilitazioni;
- adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della
causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
- adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
- applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di
dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli
istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni
di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione
a tipi di dati individuati specificamente;
- svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
- comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei
casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
- salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
- gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
- svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
- valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n)
ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO IIAnnunci di lavoro e dati
riguardanti prestatori di lavoro Art.
113 ( note
) Raccolta di dati e pertinenza
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
CAPO IIIDivieto di controllo a
distanza e telelavoro Art. 114 ( note
) Controllo a distanza
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
- Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale.
- Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
CAPO IVIstituti di patronato e di
assistenza sociale Art.
116Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato
- Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato
conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati
individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce
con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e
gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IXSistema bancario,
finanziario ed assicurativo CAPO ISistemi
informativi Art.
117Affidabilità e puntualità nei pagamenti
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di
sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte
degli interessati, individuando anche specifiche modalità per
garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati
nel rispetto dei diritti dell'interessato.
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con
quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate
per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati.
Art. 119Dati
relativi al comportamento debitorio
- Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in
banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e
privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei
casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo
117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
ambiti.
- L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento
le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati
dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla
banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
- Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma
1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle
funzioni indicate nel medesimo comma.
- Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO XComunicazioni
elettroniche CAPO IServizi di comunicazione
elettronica Art. 121Servizi
interessati
- Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti
pubbliche di comunicazioni.
Art.
122Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato
o dell'utente
- Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell'utente.
- Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di
cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico
servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla
base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che
indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la
durata del trattamento.
- I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai
fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
- Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore,
a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o
per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2
nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per
la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o
l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento.
- Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla
durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e
3.
- Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei
servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini
della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
- L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e
senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che
compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e
all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al
tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
- Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte
prepagate.
- Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
- Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a
periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
- Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità
di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella
fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la
comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata
eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
collegata all'utente chiamante.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle
chiamate provenienti da tali Paesi.
- Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
- I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche
di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o
se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la
durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
- Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi
ad un terzo per la prestazione del servizio a valore
aggiunto.
- L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati
relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
- Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127Chiamate
di disturbo e di emergenza
- L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
- La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro
quarantotto ore.
- I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive
finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi
di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
- Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei
servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate
d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art.
128Trasferimento automatico della chiamata
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire
a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
- Il Garante individua con proprio provvedimento, in
cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa
comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo
dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai
dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
- Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
- L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o
di altro tipo.
- Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli
articoli 23 e 24.
- Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti
o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre
che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso,
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio
di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al
presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
- è vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
- In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente
alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art.
131Informazioni ad abbonati e utenti
- Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
- L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa
del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
- L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art.
132Conservazione di dati di traffico per altre
finalità
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2,
i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei
reati.
- Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e
repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
- Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti
presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza
del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle
altre parti private ferme restando le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini
può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
- Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il
giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato,
se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
- Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e
2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17,
volti anche a:
- prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati
del trattamento di cui all'allegato b);
- disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
- individuare le modalità di trattamento dei dati da parte
di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati
sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
- indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
- (Comma soppresso)
CAPO IIInternet e reti
telematiche Art. 133Codice
di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di
servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per
assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e
consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai
tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in
linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il
pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità
delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO
IIIVideosorveglianza Art.
134Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche
modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XILibere professioni e
investigazione privata CAPO IProfili
generali Art. 135 ( note
) Codice di deontologia e di buona condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti
che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata
in conformità alla legge.
TITOLO XIIGiornalismo ed
espressione letteraria ed artistica CAPO
IProfili generali Art. 136
( note
) Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
- Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento:
- effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
- Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
- all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo
26;
- alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati
giudiziari;
- al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
- Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e
26.
- In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e,
in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i
dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico.
- In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a),
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
CAPO IICodice di
deontologia Art. 139Codice
di deontologia relativo ad attività giornalistiche
- Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate
per le informative di cui all'articolo 13.
- Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire.
- Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi
dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal
Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa
disciplina secondo la procedura di cooperazione.
- Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
- In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIIIMarketing
diretto CAPO IProfili generali Art. 140Codice di deontologia e di buona
condotta
- Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone
il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.
PARTE IIITutela dell'interessato e
sanzioni TITOLO ITutela amministrativa e
giurisdizionale CAPO ITutela dinanzi al
garante SEZIONE IPrincipi
generali Art. 141Forme di
tutela
- L'interessato può rivolgersi al Garante:
- mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
- mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
- mediante ricorso, se intende far valere gli specifici
diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente
capo.
SEZIONE IITutela
amministrativa Art.
142Proposizione dei reclami
- Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste,
nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
- Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è
presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca
in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione
e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
Il Garante può predisporre un modello per il reclamo
da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità
con strumenti elettronici.
- Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare
un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
- prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
- prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
- dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui
alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
- può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività.
- I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per
la complessità degli accertamenti.
- I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare
e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE IIITutela alternativa a
quella giurisdizionale Art.
145Ricorsi
- I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
- Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
- La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
- Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal
presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale.
- Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
- Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni
necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo,
il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro
è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
- Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
- gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7;
- la data della richiesta presentata al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
- gli elementi posti a fondamento della domanda;
- il provvedimento richiesto al Garante;
- il domicilio eletto ai fini del procedimento.
- Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
- la copia della richiesta rivolta al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
- l'eventuale procura;
- la prova del versamento dei diritti di segreteria.
- Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio
di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante
posta elettronica, telefax o telefono.
- Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione
è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa
vigente.
- Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le
modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
- Il ricorso è inammissibile:
- se proviene da un soggetto non legittimato;
- in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
- se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o
dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale
caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il
ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
- Il Garante determina i casi in cui è possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art.
149Procedimento relativo al ricorso
- Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il
tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
- In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
- Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine
l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e
documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere
sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica
audiovisiva.
- Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
- Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il
contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
- Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al
comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra
persona di fiducia.
- Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
- Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15
settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il
pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 150, comma
1.
- Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato
anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo
149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei
termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è impugnabile unitamente a tale decisione.
- Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
- Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o
compensati anche parzialmente per giusti motivi.
- Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal
Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il
domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può
essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o
telefax.
- Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le
parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
- In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto,
il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
- Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
- Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo
152.
CAPO IITutela
giurisdizionale Art. 152 ( note
) Autorità giudiziaria ordinaria
- Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati
personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
- Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento.
- Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
- Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o
dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale
termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
- La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,
sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte
con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce
il grado di giudizio.
- Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con
decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto.
- Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non
meno di trenta giorni.
- Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo,
ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
- Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione
di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
- Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza,
alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della
sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta
giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo
depositata in cancelleria.
- Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
- Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E),
quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del
soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
- La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO IIL'Autorità CAPO
IIl garante per la protezione dei dati
personali Art. 153 ( note
) Il Garante
- Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
- Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
- I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice
presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
- Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o
di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
- All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
- Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti.
- Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
- Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al
presente codice, ha il compito di:
- controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione;
- esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano;
- prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le
misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
143;
- vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
- promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
- segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i
diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
- esprimere pareri nei casi previsti;
- curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei
dati;
- denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
- tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
- predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
- Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
- dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli
accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione;
- dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
- dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11
dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
- nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e
resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
- Il Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale
fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato
alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
- Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere
del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie,
non può essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
- Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
CAPO IIL'ufficio del
garante Art. 155 ( note
) Principi applicabili
- All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
- All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
- Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel
limite di cento unità.
- Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
- l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo
154;
- l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
- la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e
qualifiche;
- il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e
successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali,
dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta
per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
- la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme
già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a
disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6,
comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in
numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non
oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari
all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante
al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di
corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale.
- In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in
numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma
- Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
- Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
- Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che
devono rimanere segrete.
- Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato
e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
- Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
CAPO IIIAccertamenti e
controlli Art. 157Richiesta
di informazioni e di esibizione di documenti
- Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
- Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.
- I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
- Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare
o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
- Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al
segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a
rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di
ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto
sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti.
- Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e
a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal
caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del
codice di procedura civile.
- Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o,
se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
- Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere
iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere
eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
- Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
- Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II
e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un componente designato dal Garante.
- Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
- Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta
necessario in ragione della specificità della verifica, il
componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma
8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera
a).
- Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e
di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
- Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee
modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della
particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono
differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in
cui cessa il segreto.
- La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti
e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge
o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO IIISanzioni CAPO
IViolazioni amministrative Art.
161Omessa o inidonea informativa
all'interessato
- La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili
o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai
sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
- La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinque mila euro a trentamila euro.
- La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163Omessa o
incompleta notificazione
- Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in
essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e
con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164Omessa
informazione o esibizione al Garante
- Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma
2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila
euro.
Art.
165Pubblicazione del provvedimento del Garante
- Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la
applica.
- L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo,
sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO IIIlleciti penali Art. 167Trattamento illecito di
dati
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero
in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
sei a ventiquattro mesi.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25,
26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 168Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
- Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in
un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti
o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
- All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile
in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal
Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21,
22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art.
170Inosservanza di provvedimenti del Garante
- Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
- La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
- La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IVDisposizioni modificative,
abrogative, transitorie e finali CAPO
IDisposizioni di modifica Art.
173 ( note
) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli
accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione, è così modificata:
- il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114,
paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui
al comma 1.";
- il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
- l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "1. L'autorità di
controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante
per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti
ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo
sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed
esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su
segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo
riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma
2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una
risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui
all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.";
- l'articolo 12 è abrogato.
- All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e
su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
- Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono
sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
- Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
- Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti:
"in busta chiusa e sigillata".
- All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
- il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non
ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,
l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per
mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al
Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla
quale è diretta.";
- nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
- Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine
del periodo.
- All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ",
di riservatezza o di tutela della dignità".
- All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al
primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e
sigillata.".
- All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa
l'indicazione del debitore".
- All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse".
- All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
".
- Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli
interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni
ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione
sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.".
- All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è
notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti,
di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se
ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per
il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto.";
- dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal
destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie.".
- All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3".
- All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se la
copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere
o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.".
- Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto.";
- all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le
seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
- Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.
128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo
è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39,
commi 2 e 3.
- I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo
53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice,
in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza
ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
- L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Controlli)
- Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
- I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
- La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i
dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
- Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante
per la protezione dei dati personali.
- Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
- Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le
seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono, ".
- Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.".
- L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "1. è istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.".
- Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
- L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il
Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il
suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.".
- La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177 ( note
) Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
- Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso
di applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
- Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7.
L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della
madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
- Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di
cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
- Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere
d) ed e).
- Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente:
"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un interesse collettivo o diffuso.".
- Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale,
dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della
virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione
dei dati personali".
- All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un
caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria
assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente
per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
- nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
- Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte
ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
".
- All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
- Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da:
"riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali".
- Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
- Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
- Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione
di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
- Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo
107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici
- I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai
sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
- I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato
e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in
caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora
ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è
allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti.
Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del
medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei
dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o
dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di
rilevante interesse pubblico".
CAPO IIDisposizioni
transitorie Art. 180 ( note
) Misure di sicurezza
- Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35
e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate
entro il 31 dicembre 2004.
- Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive
le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso la propria struttura.
- Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi
di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più
tardi entro il 31 marzo 2005.
- Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
- l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3,
e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31
dicembre 2005;
- la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
- le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
- le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
- le modalità semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del
primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro
il 30 settembre 2004;
- l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2,
è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
- Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
- L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in
sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno
2004.
- Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
- L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta
richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati
ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
- Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
- bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e
gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5,
per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171.
- Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
- può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo,
al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato
alla data di pubblicazione del presente codice;
- può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità
di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso
l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
- la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
- il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171;
- il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501.
- Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o
restano, altresì, abrogati:
- l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
- l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati
di assistenza al parto;
- l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui
dimessi dagli istituti di ricovero;
- l'articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
- l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca
e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
- l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a
studenti;
- l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
- Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118,
i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
CAPO IVNorme finali Art. 184 ( note
) Attuazione di direttive europee
- Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
- Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata
in allegato.
- Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
Art.
185Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta
- L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del
presente codice.
- Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il
1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli
articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore
il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in
materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma
2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI
PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
| ARTICOLATO DEL CODICE |
RIFERIMENTO PREVIGENTE |
Parte I Disposizioni generali Titolo I
Principi generali |
|
| Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) |
- |
Art. 2 (Finalità) comma 1 |
cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; art. 1, comma 1, l. 31
dicembre 1996, n. 675 |
| comma 2 |
- |
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)
comma 1 |
- |
Art. 4 (Definizioni) comma 1, lett. a) |
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; art. 1, comma 2, lett. b),
l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 |
| lett. d) |
cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. e) |
cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996 |
| lett. g) |
art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996 |
| lett. h) |
cfr. art. 19 l. n. 675/1996 |
| lett. i) |
art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996 |
| lett. l) |
art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996 |
| lett. m) |
art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996 |
| lett. n) |
art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996 |
| lett. o) |
art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996 |
| lett. p) |
art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996 |
| lett. q) |
art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996 |
| comma 2, lett. a) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del
Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce |
| lett. b) |
cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce |
| lett. c) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del
Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce |
| lett. d) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
|
| lett. e) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
|
| lett. f) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
|
| lett. g) |
cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
|
| lett. h) |
cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
|
| lett. i) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
|
| lett. l) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
|
| lett. m) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
|
| comma 3, lett. a) |
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n.
318 |
| lett. b) |
art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999 |
| lett. c) |
- |
| lett. d) |
- |
| lett. e) |
- |
| lett. f) |
- |
| lett. g) |
- |
| comma 4, lett. a) |
art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999 |
| lett. b) |
art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999 |
| lett. c) |
art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999 |
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) comma 1 |
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE; artt. 2, comma 1, e 6,
comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996 |
| Art. 6 (Disciplina del trattamento) |
--- |
Titolo II Diritti dell'interessato |
|
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) comma 1 |
cfr. art. 12, dir. 95/46; art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte)
l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
|
| comma 4 |
art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996 |
Art. 8 (Esercizio dei diritti) comma 1 |
cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, d.P.R. n.
501/1998. |
| comma 2 |
art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l.
n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 14, comma 2, n. 675/1996 |
| comma 4 |
- |
Art. 9 (Modalità di esercizio) comma 1 |
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R.
n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n.
675/1996 |
Art. 10 (Riscontro all'interessato) comma 1 |
art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501. |
| comma 2 |
art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
- |
| comma 5 |
- |
| comma 6 |
- |
| comma 7 |
art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R.
n. 501/1998 |
| comma 8 |
art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 9 |
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998 |
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I Regole per tutti i trattamenti |
|
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
comma 1 |
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE; art. 9, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
- |
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1 |
cfr. art. 27, dir. 95/46/CE; art. 31, comma 1, lett.
h), l. n. 675/1996; |
| comma 2 |
art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
| comma 3 |
art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001 |
| comma 4 |
--- |
Art. 13 (Informativa) comma 1 |
cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ; art. 10, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
art. 10, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 10, comma 4, l. n. 675/1996 |
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità
dell'interessato) Comma 1 |
cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ; art. 17, comma 1, l. n.
675/1996 |
| Comma 2 |
art. 17, comma 2, l. n. 675/1996 |
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
comma 1 |
cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE : art. 18, l. n. 675/1996
|
| comma 2 |
art. 29, comma 9, l. n. 675/1996 |
Art. 16 (Cessazione del trattamento) comma 1 |
cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE art. 16, comma 2,
l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 16, comma 3, l. n. 675/1996 |
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)
comma 1 |
cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE : art. 24-bis, comma 1, l.
n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996 |
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici |
|
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici) comma 1 |
- |
| comma 2 |
cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
- |
| comma 5 |
- |
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari) comma 1 |
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ; art. 27,
comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 27, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 27, comma 3, l. n. 675/1996 |
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili) comma 1 |
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996 |
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari) comma 1 |
cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996; |
| comma 2 |
art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135 |
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari) comma 1 |
- |
| comma 2 |
art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 4 |
art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 5 |
art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 6 |
art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 7 |
art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 8 |
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 9 |
art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 10 |
art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d.
lg. N. 135/1999 |
| comma 11 |
art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999 |
| comma 12 |
art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999 |
Capo III Regole ulteriori per i privati ed enti
pubblici economici |
Art. 23 (Consenso) comma 1 |
cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ; art. 11,
comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 11, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 11, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996 |
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza il consenso) comma 1, lett. a) |
cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ; artt. 12, comma 1, lett.
a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996; |
| lett. b) |
artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis),
l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n.
675/1996 |
| lett. d) |
artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n.
675/1996 |
| lett. e) |
art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n.
675/1996 |
| lett. g) |
artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed
h-bis), l. n. 675/1996 |
| lett. h) |
- |
| lett. i) |
artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n.
675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999 |
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) comma
1 |
art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996 |
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) comma 1 |
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ; art. 22, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 22, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3, lett. a) |
art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996 |
| comma 3, lett. b) |
art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 22, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996 |
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) comma 1 |
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996 |
Titolo IV I soggetti che effettuano il trattamento |
|
Art. 28 (Titolare del trattamento) comma 1 |
- |
Art. 29 (Responsabile del trattamento) comma 1 |
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 8, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 8, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 8, comma 2, l. n. 675/1996 |
Art. 30 (Incaricati del trattamento) comma 1 |
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ; artt. 8, comma
5, e 19, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 19, l. n. 675/1996 |
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I
Misure di sicurezza |
cfr. art. 17, dir. 95/46/CE |
| Art. 31 (Obblighi di sicurezza) |
art. 15, comma 1, l. n. 675/1996 |
Art. 32 (Particolari titolari) comma 1 |
art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| comma 2 |
art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
| comma 3 |
art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 |
Capo II Misure minime |
|
| Art. 33 (Misure minime) |
cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) |
--- |
| Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici) |
--- |
| Art. 36 (Adeguamento) |
cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996 |
Titolo VI Adempimenti |
|
Art. 37 (Notificazione del trattamento) comma 1 |
art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998 |
Art. 38 (Modalità di notificazione) comma 1 |
art. 19, dir. 95/46/CE art. 7, comma 2, primo periodo,
l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
| comma 4 |
art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l.
n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
- |
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) comma 1, lett. a)
|
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE art. 27, comma
2, l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
- |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
- |
Art. 40 (Autorizzazioni generali) comma 1 |
art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998 |
Art. 41 (Richieste di autorizzazione) comma 1 |
- |
| comma 2 |
art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
Titolo VII Trasferimento dei dati all'estero |
cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE |
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
comma 1 |
- |
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1 |
art. 28, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 1 |
artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999 |
| Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) |
art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996 |
| Art. 45 (Trasferimenti vietati) |
art. 28, comma 3, l. n. 675/1996 |
Parte II Disposizioni relative a specifici settori |
|
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario Capo I
Profili generali |
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE |
| Art. 46 (Titolari dei trattamenti) |
- |
| Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) |
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4,
comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) |
- |
| Art. 49 (Disposizioni di attuazione) |
- |
Capo II Minori |
|
| Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori) |
- |
Capo III Informatica giuridica |
|
| Art. 51 (Principi generali) |
- |
| Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) |
- |
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I Profili generali |
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE |
| Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) |
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4,
comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996 |
| Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) |
- |
| Art. 55 (Particolari tecnologie) |
- |
| Art. 56 (Tutela dell'interessato) |
- |
| Art. 57 (Disposizioni di attuazione) |
- |
Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato Capo I
Profili generali |
art. 3, dir. 95/46/CE ; |
Art. 58 (Disposizioni applicabili) comma 1 |
art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 15, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
- |
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico Capo I
Accesso a documenti amministrativi |
|
| Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) |
art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c),
d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale) |
art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
Capo II Registri pubblici e albi professionali |
|
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici) comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001 |
| comma 2 |
--- |
| comma 3 |
--- |
| comma 4 |
--- |
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali |
|
| Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) |
art. 6 d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 63 (Consultazione di atti) |
- |
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico |
|
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero) comma 1 |
art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi) comma 1 |
art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 4 |
art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 5 |
art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 66 (Materia tributaria e doganale) comma 1 |
art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) comma 1,
lett. a) |
art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| lett. b) |
art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) comma 1
|
art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art.
|
14, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) comma
1 |
art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) comma 1
|
art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 72 (Rapporti con enti di culto) |
art. 21, d.lg. n. 135/1999 |
| Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale) |
Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio
2000 |
Capo V Particolari contrassegni |
|
| Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici) |
--- |
Titolo V Trattamento
di dati personali in ambito sanitario Capo I Principi
generali |
cfr. Art. 8, dir.
95/46/CE |
| Art. 75 (Ambito applicativo) |
art. 1. d. lg. N. 282/1999 |
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici) comma 1 |
Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996 |
Capo II Modalità semplificate per informativa e
consenso |
|
| Art. 77 (Casi di semplificazione) |
- |
| Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra) |
- |
| Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) |
- |
| Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
|
- |
| Art. 81 (Prestazione del consenso) |
- |
Art. 82 (Emergenze e
tutela della salute e dell'incolumità fisica) comma 1 |
- |
| comma 2 |
Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
- |
| comma 4 |
- |
| Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati) |
- |
Art. 84 (Comunicazione di
dati all'interessato) comma 1 |
art. 23, comma 2, l. n.
675/1996 |
| comma 2 |
- |
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico |
|
Art. 85 (Compiti del
Servizio sanitario nazionale) comma 1 |
art. 17, comma 1, d.lg.
n. 135/1999 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
- |
| comma 4 |
art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 86 (Altre finalità
di rilevante interesse pubblico) comma 1 |
|
| lett. a) |
art. 18, d.lg. n. 135/1999 |
| lett. b) |
art. 19, d.lg. n. 135/1999 |
| lett. c) |
art. 20, d.lg. n. 135/1999 |
Capo IV Prescrizioni mediche |
|
| Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale) |
art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999 |
| Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale) |
art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999 |
Art. 89 (Casi particolari) comma 1 |
- |
| comma 2 |
art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999 |
Capo V Dati genetici |
|
Art. 90 (Trattamento dei
dati genetici e donatori di midollo osseo) comma 1 |
art. 17, comma 5, d.lg.
n. 135/1999 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001 |
Capo VI Disposizioni varie |
|
| Art. 91 (Dati trattati mediante carte) |
- |
| Art. 92 (Cartelle cliniche) |
- |
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) comma 1
|
art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
- |
| Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario) |
- |
Titolo VI Istruzione Capo I Profili generali
| |
| Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) |
art. 12, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
comma 1 |
art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16
aprile 1994 |
| comma 2 |
art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994 |
Titolo VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I Profili generali |
Cfr. artt. 6, 11, par. 2,
13, par. 2, dir. 95/46/CE |
| Art. 97 (Ambito applicativo) |
- |
| Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) |
artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999 |
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1 |
art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996 |
| Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di
ricerca) |
art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998 |
Capo II Trattamento per scopi storici |
|
Art. 101 (Modalità di trattamento) comma 1 |
art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 3 |
art. 7, comma 3, n. 281/1999 |
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1 |
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in
archivi) |
- |
Capo III Trattamento per scopi statistici o
scientifici |
|
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per
scopi statistici o scientifici) comma 1 |
art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999 |
Art. 105 (Modalità di trattamento) comma 1 |
art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 3 |
- |
| comma 4 |
- |
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1 |
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999 |
| comma 2 |
art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999 |
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) comma 1 |
art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999 |
| Art. 108 (Sistema statistico nazionale) |
- |
| Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della
nascita) |
- |
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
comma 1 |
art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999 |
| comma 2 |
art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999 |
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale Capo I
Profili generali | |
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1 |
art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001 |
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1 |
art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 2 |
art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999 |
| comma 3 |
art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999 |
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro |
|
| Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) |
cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300 |
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro
|
|
| Art. 114 (Controllo a distanza) |
cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 |
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) comma 1 e 2
|
art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339 |
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale
|
|
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato) commi 1 e 2 |
art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152 |
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed
assicurativo Capo I Sistemi informativi |
|
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001 |
Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001 |
| Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) |
- |
| Art. 120 (Sinistri) |
art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv.
Da l. 26 maggio 2000, n. 137 |
Titolo X Comunicazioni elettroniche Capo I
Servizi di comunicazione elettronica |
|
| Art. 121 (Servizi interessati) |
cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE |
| Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato
e dell'utente) |
cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE |
Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1 |
cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171; |
| comma 2 |
art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 4 |
- |
| comma 5 |
art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 6 |
art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998 |
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) comma 1 |
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE art. 5, comma 3
(primo periodo), d.lg. n. 171/1998; |
| comma 2 |
art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 4 |
art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
|
| comma 5 |
- |
Art. 125 (Identificazione della linea) comma 1 |
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE art. 6, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; |
| comma 2 |
art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 4 |
art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 5 |
art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 6 |
art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998 |
| Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione) |
cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE |
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) comma 1
|
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE art. 7, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; |
| comma 2 |
art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998 |
| comma 3 |
- |
| comma 4 |
art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998 |
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
comma 1 |
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE art. 8, comma 1,
d.lg. n. 171/1998; |
| Art. 129 (Elenchi di abbonati) |
cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE art. 9, d.lg. n.
171/1998; |
| Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) |
cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE art. 10, d.lg.
n. 171/1998; |
| Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) |
art. 3, d.lg. n. 171/1998 |
| Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre
finalità) |
cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE |
Capo II Internet e reti telematiche |
|
| Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001 |
Capo III Videosorveglianza |
|
| Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001 |
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata
Capo I Profili generali |
|
| Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n.
675/1996 |
Titolo XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I Profili generali |
cfr. Art. 9, dir.
95/46/CE |
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni
del pensiero) comma 1, lett. a) |
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. b) e c) |
art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996 |
Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett. a)
|
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996 |
| lett. c) |
art. 28, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma
1, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n.
675/1996 |
| Art. 138 (Segreto professionale) |
art. 13, comma 5, l. n. 675/1996 |
Capo II Codice di deontologia |
|
| Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche) |
art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996 |
Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili
generali |
|
| Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) |
art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001 |
Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni |
|
Titolo I Tutela
amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi
al Garante Sezione I Principi generali |
Cfr. art. 22, dir.
95/46/CE |
| Art. 141 (Forme di tutela) |
- |
Sezione II Tutela amministrativa |
|
| Art. 142 (Proposizione dei reclami) |
- |
| Art. 143 (Procedimento per i reclami) |
art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett.
c) e l), l. n. 675/1996 |
| Art. 144 (Segnalazioni) |
- |
Sezione III Tutela alternativa a quella
giurisdizionale |
|
Art. 145 (Ricorsi) comma 1 |
art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1 |
art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
- |
Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett. a)
|
art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. b) |
art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n.
501/1998 |
| lett. c) |
art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. d) |
art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n.
501/1998 |
| lett. e) |
art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998 |
| alinea del comma 2 |
art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998 |
| lett. a), b) e c) |
art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 4 |
art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) comma 1 |
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) comma 1
|
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 2 |
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 3 |
Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998 |
| comma 4 |
- |
| comma 5 |
art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 7 |
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 8 |
Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996 |
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) comma 1
|
art. 29, comma 5, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 29, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
- |
| comma 4 |
art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
- |
Art. 151 (Opposizione) comma 1 |
art. 29, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
- |
Capo II Tutela giurisdizionale |
|
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) comma 1 |
art. 29, comma 8, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
- |
| comma 4 |
- |
| comma 5 |
- |
| comma 6 |
- |
| comma 7 |
- |
| comma 8 |
- |
| comma 9 |
- |
| comma 10 |
- |
| comma 11 |
- |
| comma 12 |
art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 13 |
art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| Comma 14 |
- |
Titolo II L'Autorità Capo I Il Garante per la
protezione dei dati personali |
cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE |
Art. 153 (Il Garante) comma 1 |
art. 30, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
|
| comma 3 |
art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 30, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 30, comma 5, l. n. 675/1996 |
| comma 6 |
art. 30, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 7 |
art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996 |
Art. 154 (Compiti) alinea del comma 1 |
art. 31, alinea, l. n. 675/1996 |
| lett. a) |
art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996 |
| lett. b) |
art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996 |
| lett. C) |
art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996 |
| lett. D) |
art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996 |
| lett. e) |
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996 |
| lett. f) |
art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996 |
| lett. G) |
- |
| lett. H) |
art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996 |
| lett. i) |
art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996 |
| lett. l) |
art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996 |
| lett. m) |
art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 31, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
- |
| comma 6 |
art. 40 l. n. 675/1996 |
Capo II L'Ufficio del Garante |
|
Art. 155 (Principi applicabili) comma 1 |
art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996 |
Art. 156 (Ruolo organico e personale) comma 1 |
art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
- |
| comma 3 |
art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996 |
| comma 4 |
art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996 |
| comma 6 |
- |
| comma 7 |
art. 33, comma 4, l. n. 675/1996 |
| comma 8 |
art. 33, comma 6, l. n. 675/1996 |
| comma 9 |
art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996 |
| comma 10 |
art. 33, comma 2, l. n. 675/1996 |
Capo III Accertamenti e controlli |
|
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti) comma 1 |
art. 32, comma 1, l. n. 675/1996 |
Art. 158 (Accertamenti) comma 1 |
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998 |
Art. 159 (Modalità) comma 1 |
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
| comma 2 |
art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998 |
| comma 3 |
art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
| comma 4 |
Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 5 |
Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998 |
| comma 6 |
art. 32, comma 5, l. n. 675/1996 |
Art. 160 (Particolari accertamenti) comma 1 |
art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 3 |
art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
|
| comma 4 |
art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996 |
| comma 5 |
- |
| comma 6 |
- |
Titolo III Sanzioni Capo I Violazioni
amministrative |
cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE |
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)
comma 1 |
art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996 |
Art. 162 (Altre fattispecie) comma 1 |
art. 16, comma 3, l. n. 675/1996 |
| comma 2 |
art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996 |
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) comma 1
|
art. 34, comma 1, l. n. 675/1996 |
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
comma 1 |
art. 39, comma 1, l. n. 675/1996 |
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
comma 1 |
- |
Art. 166 (Procedimento di applicazione) comma 1 |
art. 39, comma 3, l. n. 675/1996 |
Capo II Illeciti penali |
|
Art. 167 (Trattamento illecito di dati) comma 1 |
art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
|
| comma 2 |
art. 35, comma 2, l. n. 675/1996 |
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante) comma 1 |
art. 37-bis, comma 1,l. n. 675/1996 |
|
|